Domanda e Risposta
Buongiorno, la normativa in materia impone che venga comunicato “il luogo di conservazione elettronica delle scritture contabili, nonché dei registri e degli altri documenti”. Quale luogo devo indicare? In attesa di un gentile riscontro. Grazie e buon lavoro. Cordiali Saluti.
Non è necessario fare alcuna comunicazione in merito, come specificato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.81/E del 2015, che recita: “[…] poiché il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale[…] al fine di verificarne la corretta conservazione[…]”. Cordiali saluti, il team di idox